Area sicurezza sul lavoro e sanitario
Corsi sulla Sicurezza sul Lavoro T.U.81/08
I corsi in materia di sicurezza sul lavoro, in ottemperanza del T.U. 81/08, hanno come finalità quella di formare il Datore di Lavoro ed il Personale in maniera da soddisfare gli obblighi di legge stabiliti dal D.Lgs 81/2008 s.m.i, ma soprattutto prevenire infortuni sul posto di lavoro.
Elenco deli corsi proposti
Addetti Antincendio
Corso di formazione di 4 o 8 ore a seconda che il rischio insorgenza incendi in azienda sia basso o medio.
Previsti corsi di aggiornamento periodici.
Addetti al Primo Soccorso
Formazione di 12 ore per aziende appartenenti ai gruppi B o C e di 16 ore per quelli del gruppo A.
Previsto corso di aggiornamento triennale.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS
Corso di formazione di 32 ore.
Previsto corso di aggiornamento annuale.
Formazione e Informazione dei Lavoratori
Tutti i Lavoratori devono obbligatoriamente ricevere una formazione in materia di sicurezza sul lavoro, di durata variabile (da 8 a 16 ore a seconda del livello di rischio)
Previsto corso di aggiornamento quinquennale.
Formazione Aggiuntiva per i Preposti
Solo se presenti in azienda, della durata di 8 ore.
Previsto corso di aggiornamento quinquennale
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione RSPP datore di lavoro
Corso di formazione da 8 a 24 ore a seconda che il rischio insorgenza incendi in azienda sia basso, medio o alto. Previsti corsi di aggiornamento periodici.
Formazione dei Dirigenti
Solo se presenti in azienda, della durata di 16 ore.
Previsto corso di aggiornamento quinquennale.
RLS
Il corso di formazione per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai sensi del D.Lgs n.81/2008, si pone come obiettivo l’acquisizione delle conoscenze fondamentali per l’esercizio della funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Numero di RLS
Il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva, così come precisato dall’art. 47, comma 5 del D.Lgs. 81/2008.
In ogni caso, il numero minimo dei RLS (art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2008) deve essere:
- 1 per le aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori;
- 3 per le aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- 6 per tutte le aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. Aziende per le quali il numero dei RLS aumenta nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
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