Sicurezza sul Lavoro

Sicurezza sul Lavoro

Area sicurezza sul lavoro e sanitario

Corsi sulla Sicurezza sul Lavoro T.U.81/08
I corsi in materia di sicurezza sul lavoro, in ottemperanza del T.U. 81/08, hanno come finalità quella di formare il Datore di Lavoro ed il Personale in maniera da soddisfare gli obblighi di legge stabiliti dal D.Lgs 81/2008 s.m.i, ma soprattutto prevenire infortuni sul posto di lavoro.

Elenco deli corsi proposti

Addetti Antincendio Corso di formazione di 4 o 8 ore a seconda che il rischio insorgenza incendi in azienda sia basso o medio. Previsti corsi di aggiornamento periodici. Addetti al Primo Soccorso Formazione di 12 ore per aziende appartenenti ai gruppi B o C e di 16 ore per quelli del gruppo A. Previsto corso di aggiornamento triennale. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Corso di formazione di 32 ore. Previsto corso di aggiornamento annuale. Formazione e Informazione dei Lavoratori Tutti i Lavoratori devono obbligatoriamente ricevere una formazione in materia di sicurezza sul lavoro, di durata variabile (da 8 a 16 ore a seconda del livello di rischio) Previsto corso di aggiornamento quinquennale. Formazione Aggiuntiva per i Preposti Solo se presenti in azienda, della durata di 8 ore. Previsto corso di aggiornamento quinquennale Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione RSPP datore di lavoro Corso di formazione da 8 a 24 ore a seconda che il rischio insorgenza incendi in azienda sia basso, medio o alto. Previsti corsi di aggiornamento periodici. Formazione dei Dirigenti Solo se presenti in azienda, della durata di 16 ore. Previsto corso di aggiornamento quinquennale.

RLS

Il corso di formazione per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai sensi del D.Lgs n.81/2008, si pone come obiettivo l’acquisizione delle conoscenze fondamentali per l’esercizio della funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Numero di RLS Il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva, così come precisato dall’art. 47, comma 5 del D.Lgs. 81/2008. In ogni caso, il numero minimo dei RLS (art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2008) deve essere:
  • 1 per le aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori;
  • 3 per le aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
  • 6 per tutte le aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. Aziende per le quali il numero dei RLS aumenta nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
Il datore di lavoro deve comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei RLS cos come stabilito dall’art. 18, comma 1, lettera a del D.Lgs. 81/2008 o nel caso di mancata designazione o elezione indicare l’assenza del RLS in azienda (ed in tal caso si applica l’art. 48).  Formazione dell’RLS Il RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza così come precisato dall’art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/2008. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/2008).La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e ad 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/2008). La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 6 del D.Lgs. 81/2008). La formazione deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici (dove presenti), durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37, comma 12 D.Lgs. 81/2008). A fronte di tutto ciò, qualora non si dovesse procedere alla elezione del RLS, le funzioni di tale soggetto vengono esercitate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (art. 48 D.Lgs. 81/2008) e/o dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo (art. 49 D.Lgs. 81/2008), salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale (art. 47, comma 8, D.Lgs. 81/2008). Ricordiamo che i corsi sono organizzati ed erogati ai sensi dell Art. 37 in collaborazione con Organismo Paritetico.

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